SICUREZZA NEI CANTIERI MOBILI – APPALTI
Titolo IV D.lgs.81/2008 e s.m.i.
Il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuino lavori di: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
L’ambito di lavoro dei “cantieri”, come sopra definiti, è disciplinato dal titolo IV del sopracitato decreto ed è caratterizzato da specifiche norme e disposizioni che ne regolano l’installazione, la viabilità, le caratteristiche delle strutture e delle opere provvisionali, degli scavi, dei ponteggi, dei baraccamenti, delle procedure di lavoro e delle misure di prevenzione e protezione al fine di ridurre i rischi per i lavoratori.
In relazione a ciò ogni figura coinvolta, a partire dal committente fino alle imprese esecutrici, ha specifici obblighi e disposizioni ai quali doversi attenere.
Fra gli altri ricordiamo ad esempio l’obbligo per il committente, nel caso di presenza nel cantiere di più imprese esecutrici anche non contemporaneamente, di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, il quale ha l’obbligo rispettivamente di redigere il P.S.C. (piano di sicurezza e di coordinamento) e di farne rispettare le disposizione durante l’esecuzione dei lavori.
Obbligo delle imprese esecutrici è invece la redazione del P.O.S. (piano operativo di sicurezza) al fine di riportare, fra le altre cose, l’analisi dei rischi derivanti dalle lavorazioni svolte e predisporre le relative misure di prevenzione e protezione, in linea a quanto previsto nel P.S.C.
Stante quindi la complessità della materia, occorre valutare nello specifico ogni singolo caso e procedere di conseguenza.
Quali servizi offre Studio Ambiente & Sicurezza S.r.l.:
- Consulenza specialistica attraverso tecnici del settore
- Assunzione incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (C.S.P. – C.S.E.)
- Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)
- Redazione Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)
- Valutazioni specifiche per attività di cantiere
Titolo IV D.lgs.81/2008 e s.m.i.
In breve
Il datore di lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, oltre a verificarne l’idoneità tecnico professionale deve promuovere la cooperazione e il coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.
Appalti: documento unico valutazione dei rischi interferenti (D.U.V.R.I.)
Il datore di lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, oltre a verificarne l’idoneità tecnico professionale deve promuovere la cooperazione e il coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.
A tale scopo elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze e lo allega al contratto d’appalto o d’opera.
L’obbligo di redazione del D.U.V.R.I. non si applica in tutti i casi; alcune eccezioni sono ad esempio i servizi di natura intellettuale, le forniture di materiali e/o attrezzature, i lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni (a meno che non vi sia la presenza di rischi cancerogeni, atmosfere esplosive e/o altri rischi particolari).
Occorre pertanto valutare nello specifico ogni singolo caso e procedere di conseguenza.
Quali servizi offre Studio Ambiente & Sicurezza S.r.l.:
- Consulenza specialistica per la valutazione dello specifico caso
- Redazione, quando necessario e per conto del datore di lavoro committente, del D.U.V.R.I. e di tutta la documentazione e modulistica connessa
- Assistenza per tutte le richieste in materia di coordinamento pervenute da parte di Committenti, Clienti, ecc
- Formazione specifica del personale
Per approfondimenti in merito potete contattarci direttamente.