Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere nominato obbligatoriamente in tutte le aziende in cui sia presente almeno un lavoratore.
Fino a quando il datore di lavoro può ricoprire tale incarico?
ALLEGATO II DLGS 81/08
CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVOR DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (art. 34)
1. Aziende artigiane e industriali (1) |
fino a 30 addetti |
2. Aziende agricole e zootecniche |
fino a 30 addetti |
3. Aziende della pesca |
fino a 20 addetti |
4. Altre aziende |
fino a 200 addetti |
(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
Al di fuori di tale casistica ogni aziende è obbligata a nominare un R.S.P.P. Esterno con le seguenti caratteristiche:
Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’art.32.
In particolare, le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (interni o esterni) devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Secondo l’art. 32, comma 2 “Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica, e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 de l14 febbraio 2006 e successive modificazioni”.
STUDIO AMBIENTE & SICUREZZA S.r.l. è abilitato tramite i suoi tecnici specializzati a ricoprire il ruolo di RSPP esterno per tutte le realtà aziendali, per tutti i settori ATECO.