Cos'è la valutazione rischi?

Supportiamo l'impresa nella redazione, revisione o implementazione della valutazione di tutti i rischi 

Il datore di lavoro, secondo l’art. 17 comma 1 ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi presenti nella sua attività, con la conseguente elaborazione del documento.

L’art. 28 D.Lgs. 81/08 cita “la valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati a stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenti di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”.

Il documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere trattenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 53, su supporto informatico e, deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante di lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato e contenere:

  1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
  2. l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuale e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lettera a);
  3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbano provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
  5. l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  6. l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Chiunque possieda un’attività con lavoratori dipendenti subordinati, soci lavoratori o lavoratori equiparati è obbligato a predisporre la valutazione dei rischi per la propria attività e il proprio ambiente lavorativo.

STUDIO AMBIENTE & SICUREZZA S.r.l.  supporta concretamente e proattivamente il Datore di Lavoro nella predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi, con l’esecuzione di sopralluoghi mirati presso le aziende, analisi e verifica delle condizioni di lavoro e della presenza di rischi, indicando le misure necessari al fine di:

  • eliminare o ridurre TUTTI i rischi, anche quelli nuovi,
  • prevenire la comparsa di danni correlati alla sicurezza ed alla salute (infortuni, malattie professionali),
  • mantenere nel tempo i livelli di sicurezza raggiunti,
  • agire per il miglioramento progressivo ma continuo dei livelli di salute nei luoghi di lavoro (salute e benessere, non solo prevenzione dei danni conclamati ma anche del disagio),
  • confrontare a distanza di tempo l’effettivo verificarsi del miglioramento continuo.

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) esprime e riassume il processo lavorativo, indicando i seguenti elementi:

  • quali rischi sono stati valutati, e in quale modo (la scelta dei criteri di valutazione dev’essere spiegata in modo chiaro),
  • quali misure sono già state adottate al momento della valutazione,
  • quali misure si intende adottare per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (programma o piano di miglioramento), comprensivo delle funzioni aziendali coinvolte (es. manutenzione, ufficio personale, servizio prevenzione e protezione, ecc. a seconda dei diversi interventi ipotizzati) e delle eventuali procedure per attuare le misure previste,
  • i nominativi dei soggetti della prevenzione,
  • se (in base alla valutazione fatta) siano presenti mansioni particolarmente delicate che richiedono capacità ed esperienza specifica e quindi un addestramento particolare.

Il processo di valutazione dei rischi deve essere aggiornato a ogni modifica dell’attività lavorativa (dal punto di vista logistico, tecnico o organizzativo) rilevante per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con conseguente revisione del documento entro 30 giorni dalle modifiche svolte.

Per alcuni rischi specifici (per esempio. il rischio rumore, cancerogeno e mutageno, ecc) sono previste specifiche periodicità di revisione dettate dalla normativa vigente.