NUOVO AGGIORNAMENTO D.LGS.81/08

NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

È del 17 Dicembre 2021 la conversione in legge con modifiche del Decreto Legge 21 Ottobre 2021, n. 146 (L. 17 dicembre 2021, n. 215 - in G.U. 20/12/2021, n. 301). Il nuovo apparato normativo comporta di fatto una mini-riforma del Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Tra le modifiche più rilevanti, in particolare, si evidenziano alcuni aspetti degni di nota in ambito Nomine e Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro:

  • All’interno del nuovo comma b-bis) dell’Articolo 18 del D.Lgs. 81/08 è stato formalizzato l’obbligo da parte del Datore di Lavoro e dei Dirigenti di individuare il preposto o i preposti.

Di seguito il testo integrale del comma b-bis):

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
“[..] b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività; [..]
”.

  • All’interno del nuovo comma 7 dell’Articolo 37 (riguardante la formazione) del D.Lgs. 81/08 si istituisce di fatto l’obbligo di formazione anche per il datore di lavoro. Si tratta di un cambiamento a suo modo rivoluzionario che modifica l’attuale normativa che esonerava i datori di lavoro dallo svolgimento della formazione obbligatoria per lavoratori, preposti e dirigenti. Di seguito il testo del nuovo comma 7:

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo.”

  • È stato inoltre aggiunto il comma 7-ter all’Articolo 37, che indica la necessarietà di svolgere la formazione e aggiornamento dei Preposti in presenza e con cadenza almeno biennale. Di seguito il testo completo:

7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.”

 

L’individuazione della durata e dei contenuti di tali corsi di formazione sono demandati ad un successivo Accordo Stato-Regioni da adottarsi entro il 30 giugno 2022. L’augurio di tutti è quello di avere per tale data un nuovo e unico Accordo Stato-Regioni come punto di riferimento per la Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

STUDIO AMBIENTE & SICUREZZA S.R.L. è come sempre in grado di progettare ed erogare qualsiasi corso di formazione, partendo da specifiche esigenze ed aspettative del cliente e progettando i contenuti anche sulla base di standard e documenti aziendali interni (DVR, procedure, etc.).
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Scritta il 31/12/2021