RESTRIZIONI E OBBLIGHI (REACH) per quanto riguarda i DIISOCIANATI

Lo Studio comunica che sono state recentemente imposte restrizioni all’uso di prodotti contenenti DIISOCIANATI tramite il nuovo REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), esso prevede:

1)      Di non utilizzare diisocianati, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:

  1. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso;
  2. il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

La formazione comprende istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale. Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

 Lo STUDIO è a disposizone per tutte le imprese artigiane/industriali dove si fa uso di tali sostanze, min particolare nelluso ed applicazione delle SCHIUME POLIURETANICHE

ricordando che la formazione è obbligatoria e va svolta ENTRO 24 AGOSTO 2023

 

Per dettagli consultare allegato.

 

 

Scritta il 05/05/2023