231 e SICUREZZA LAVORO

Recentemente si è tenuto incontro informativo a Bergamo, cui hanno partecipato Procura della Repubblica, ATS di Bergamo e Provincia di Bergamo. Si illustrano di seguito le novità emerse in merito all’applicazione del D. Lgs. 231/2001, che individua le disposizioni normative concernenti la disciplina della responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica. Tale decreto prevede una presunzione di corresponsabilità delle imprese nella commissione da parte di propri amministratori, dirigenti, dipendenti e/o collaboratori, di alcune tipologie di reato alle quali si applicano significative sanzioni amministrative ed interdittive, a meno che le stesse imprese non abbiano adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati previsti, tra i quali:

  • reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/01);
  • delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs. 231/01);
  • reati societari (art. 25 ter, D.Lgs. 231/01);
  • delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25 bis 1);
  • ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità o provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies, D.Lgs. 231/01);
  • reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela dell’igiene e della salute sul luogo del lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/01);
  • reati ambientali (art. 25 undecies).

 

 

OPPORTUNITÀ DI ADOZIONE DI MOG / CODICE ETICO

 

Come noto, la violazione delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o delle norme ambientali può condurre anche a fatti penalmente rilevanti come, ad esempio, ipotesi di omicidio colposo, o lesioni gravi e gravissime. Inoltre, in caso di gravi infortuni o di morte del lavoratore, oltre a potersi configurare una responsabilità penale per il Datore di Lavoro, anche la Società può essere passabile di sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001, salvo che abbia adottato ed efficacemente attuato idoneo modello organizzativo e di gestione (MOG), previsto dal D.Lgs. 231/01 e richiamato dall’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008.

Detto modello deve garantire l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici riguardanti le attività organizzative, di informazione e di vigilanza in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Per le Società che ne fossero ancora sfornite, allo scopo di precostituire una tutela para-penale anche in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si consiglia di provvedervi.

 

 

 

Il presente Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e invita a visionare l'allegato.

 

Scritta il 01/01/2022